L'Unione Europea (UE) attua una politica comune in materia
di alimenti modificati geneticamente, e ha elaborato una legislazione
in tutto l'ambito della UE. Le differenti legislazioni nazionali
rispecchiano questa politica comune, con leggeri adattamenti.
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sui seguenti temi.
È legale produrre e commercializzare
alimenti geneticamente modificati?
È legale importare alimenti geneticamente
modificati?
Chi decide cosa è legale?
Gli alimenti geneticamente modificati devono
essere obbligatoriamente etichettati?
Sono presi in considerazione gli aspetti etici?
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dei singoli paesi.
È
legale produrre e commercializzare alimenti geneticamente
modificati?
Italia
Ai
sensi della articolo 12 della legge 1096/71, che stabilisce
la produzione, commercializzazione e l'impiego di materiale
sementiero, qualunque semente, sia essa convenzionale o ottenuta
mediante biotecnologie, può essere commercializzata,
posta in vendita o messa altrimenti in commercio solo se appartenente
a varietà iscritte nei registri e nel registro nazionale
italiano. Inoltre le varietà geneticamente modificate,
per poter essere coltivate, sono soggette all'autorizzazione
di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 212/2001. Non vi
sono attualmente varietà geneticamente modificate di
mais e soia iscritte nel registro nazionale italiano ovvero
nel catalogo comune europeo. Pertanto, in attesa dell'emanazione
di una specifica normativa europea e in applicazione del principio
di precauzione di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge
1096/71, non è possibile autorizzare la semina di varietà
OGM, in quanto non iscritte nel registro nazionale italiano
né la presenza di sementi geneticamente modificati
in lotti di sementi convenzionali. È invece possibile
ottenere l'autorizzazione per colture OGM sperimentali.
In particolare, la circolare MIPAF sulla campagna semina 2003
stabilisce le modalità di controllo inerenti mais e
soia e per la presenza di organismi geneticamente modificati:
definisce le analisi da effettuare, che sono di tipo qualitativo,
ed impone tolleranza zero.
Alcune normative a livello regionale prevedono l'esplicito
divieto di coltivare e allevare su terreni di proprietà
pubblica organismi geneticamente modificati (Basilicata, Campania,
Umbria, Toscana e Abruzzo), in alcuni casi neanche a livello
sperimentale. Alcune regioni hanno previsto forme di penalizzazione
nei confronti delle aziende che utilizzano OGM, tra cui l'esclusione
da finanziamenti pubblici e dall'assegnazione di marchi di
qualità ai loro prodotti.
Non esiste attualmente una normativa relativa alla vendita
di alimenti geneticamente modificati. Alcune regioni e province
hanno legiferato imponendo il divieto di somministrare cibi
OGM nei luoghi di ristorazione collettiva (Campania e Toscana).
Danimarca
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
Finlandia
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
Francia
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
Germania
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
Portogallo
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
Regno
Unito
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
Spagna
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
Unione
Europea
Un
alimento geneticamente modificato è generalmente prodotto
con piante modificate geneticamente.
Se uno scienziato della UE vuole lavorare con piante modificate
geneticamente, il suo lavoro deve essere approvato in tre
diverse fasi. Ogni fase deve essere approvata indipendentemente.
- Approvazione dei laboratori e dei vivai dove
verrà effettuato il primo esperimento.
- Autorizzazione per effettuare test sul terreno
con varie precauzioni di sicurezza
- Autorizzazione alla vendita dei semi all'agricoltore
e a piantarli
Alla fine, le aziende devono avere l'autorizzazione
a commercializzare e vendere un alimento prodotto da una pianta
geneticamente modificata.
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lista delle domande]
È
legale importare alimenti geneticamente modificati?
Italia
Con
decreto legge è stato resa illegale la commercializzazione
di 4 tipi di mais transgenico: le linee MON810, MON809, T25,
Bt11, mentre è permessa la vendita sul territorio nazionale
del mais Bt176. Questo mais non è prodotto in Italia,
poiché non c'è stata ancora l'autorizzazione,
e viene pertanto importato.
Danimarca
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
In Danimarca, non sono ammessi altri alimenti
geneticamente modificati oltre a quelli permessi dalla UE.
Finlandia
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
In Finlandia non sono ammessi
altri alimenti geneticamente modificati oltre a quelli permessi
dalla UE.
Francia
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
In Francia non sono ammessi altri alimenti
geneticamente modificati oltre a quelli permessi dalla UE.
Germania
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
In Germania, non sono ammessi
altri alimenti geneticamente modificati oltre a quelli permessi
dalla UE.
Portogallo
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
In Portogallo, oltre agli ingredienti a base
di soia e mais, qualsiasi importazione e commercializzazione
di alimenti geneticamente modificati è attualmente
sospesa (Decreto Legge 12/2002, febbraio). Questo periodo
di sospensione è dovuto ai dubbi riguardo l'impatto
sulla salute pubblica e sull'ambiente dei prodotti geneticamente
modificati, per dare maggior tempo allo studio e alla riflessione.
Regno
Unito
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea.
Nel Regno Unito non sono
ammessi altri alimenti geneticamente modificati oltre a quelli
permessi dalla UE.
Spagna
In Spagna non
sono ammessi altri alimenti geneticamente modificati oltre
a quelli permessi dalla UE.
Unione
Europea
Attualmente, solo
alcuni tipi di semi di soia, colza e mais geneticamente modificati
possono essere importati nella UE.
Se un alimento o ingrediente geneticamente modificato
non è stato approvato per essere venduto nella UE,
allora non potrà essere importato.
Tuttavia, certi alimenti identici ai loro
equivalenti non geneticamente modificati potranno essere importati,
sempre che venga notificato alla UE e che ne venga documentata
la conformità. Un esempio ne è lo zucchero geneticamente
modificato, che è identico allo zucchero non modificato.
L'olio dei semi di colza è un altro esempio.
[Torna alla
lista delle domande]
Chi
decide cosa è legale?
Italia
La
Raccomandazione 618/97/CE del 16 settembre 1997 predispone
che in Italia l'Organismo preposto per valutare la documentazione
relativa ad alimenti geneticamente modificati è il
Ministero della Sanità, Dipartimento degli Alimenti,
Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria presso la
quale è stata istituita un'apposita Commissione interministeriale
di coordinamento per la valutazione di notifiche ai fini della
commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti
alimentari.
Il Decreto legislativo 92/93, in particolare, identifica il
Ministero della Sanità, Dipartimento Prevenzione, come
l'Autorità Competente per valutare i rischi prevedibili
che gli OGM possono presentare, per la salute umana, animale
e per l'ambiente. Questa si avvale della Commissione Interministeriale
di Coordinamento delle Biotecnologie (CIGB), composta da esperti
designati dai Ministeri Ambiente, Politiche Agricole, Industria
Commercio e Artigianato, Università Ricerca Scientifica
e Tecnologica, Protezione Civile e degli Istituti Superiori
di Sanità e di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro.
Danimarca
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma in parte
regolamentata a livello nazionale.
In Danimarca sono il Ministero dell'Ambiente
e il Ministero dei Prodotti Alimentari, Agricoltura e Pesca
quelli che valutano le richieste relative all'ingegneria genetica.
I responsabili delle valutazioni dipendono dall'area alla
quale si riferisce la richiesta.
Il Ministero dell'Ambiente decide se una pianta
geneticamente modificata può essere immessa nell'ambiente
e commercializzata per la coltivazione.
Il Ministero dei Prodotti Alimentari, Agricoltura
e Pesca decide se un alimento geneticamente modificato può
essere approvato per la vendita e la commercializzazione ai
consumatori.
Questo avviene quando la Danimarca riceve
la richiesta di un'azienda e quando deve valutare la domanda
di un altro Stato Membro.
Prima di prendere qualsiasi decisione, la
richiesta è soggetta a studio. Per esempio, è
stabilito nella legge danese sull'Ambiente e la Tecnologia
Genetica del 2002 che il Ministero dell'Ambiente deve ascoltare
le autorità competenti, le organizzazioni e i cittadini
riguardo agli accordi per l'immissione di OGM nell'ambiente.
In pratica, è l'Agenzia Danese Forestale
e della Natura a realizzare lo studio per il Ministero dell'ambiente.
L'Agenzia Danese Forestale e della Natura sottopone la domanda
all'opinione di esperti, organi di ricerca, autorità,
e organizzazioni interessate.
Allo stesso modo, la Direzione Danese sull'Alimentazione,
Pesca e Attività Agricola si occupa delle richieste
sugli alimenti geneticamente modificati dirette al Ministero
dei Prodotti Alimentari, Agricoltura e Pesca.
Finlandia
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma è
parzialmente regolamentata a livello nazionale.
In Finlandia, il Decreto
sulla Tecnologia genetica (1995) copre gli aspetti legali
degli organismi geneticamente modificati. Il Consiglio per
la Tecnologia genetica supervisiona la ricerca e l'Agenzia
Nazionale di Alimentazione supervisiona la commercializzazione
degli OGM, e gestisce anche le richieste dei nuovi alimenti.
Il Consiglio per I Nuovi Alimenti autorizza l'uso di OGM nell'alimentazione
e il Ministero dell'Ambiente partecipa alla valutazione dell'impatto
ambientale.
Francia
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma è
parzialmente regolamentata a livello nazionale.
In Francia è stata condotta un'operazione
su vasta scala al fine di supervisionare la ricerca e la commercializzazione
degli OGM. Tutte le domande di coltivazione devono essere
esaminate dalla Commissione di Ingegneria Biomolecolare (CGB).
Quest'organismo è composto da scienziati e rappresentanti
delle organizzazioni dei consumatori e di tutela ambientale.
La CGB è responsabile del calcolo dei
rischi legati agli OGM per la salute pubblica e l'ambiente
(non l'utilità per l'economia o l'agricoltura). È
necessaria l'approvazione della Commissione per ottenere l'autorizzazione
dei Ministeri responsabili dell'Agricoltura e dell'Ambiente.
I campi devono rispettare determinate condizioni (perimetri
di sicurezza, ecc.) e sono supervisionati dalle Autorità
Regionali dell'Agricoltura e le Foreste.
Germania
L'autorità
competente per qualsiasi richiesta relativa alla sperimentazione
nei campi agricoli di piante geneticamente modificate in Germania
è il Robert-Koch-Institut, di Berlino, che è
associato al Ministero Federale della Sanità. Le altre
autorità che partecipano al processo di ammissione
sono: il Centro Federale di Ricerca Biologica per l'Agricoltura
e le Foreste (BBA) e il Ministero Federale dell'Ambiente (UBA);
mentre la Commissione per la sicurezza biologica (Zentrale
Kommission für biologische Sicherheit) deve fornire il
consenso scritto.
A seconda del tipo di prodotto, l'autorizzazione
all'immissione sul mercato tedesco di alimenti geneticamente
modificati verrà fornita o dal Robert-Koch-Institut
o dall'Istituto Federale per la Tutela della Salute dei Consumatori
e di Medicina Veterinaria (BgVV).
Portogallo
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma è
regolamentata parzialmente a livello nazionale.
In Portogallo, il Ministero dell'Ambiente
(Instituto del Ambiente) è il responsabile dell'applicazione
della legislazione europea relativa ai prodotti geneticamente
modificati. Anche l'Istituto dell'Ambiente è responsabile
della valutazione dei rischi ambientali degli OGM.
Anche se in questo momento in Portogallo sono
bloccate tutte le richieste, l'ente ufficiale responsabile
della certificazione, qualità e monitoraggio delle
coltivazioni di prodotti geneticamente modificati è
la Direzione Generale per la tutela delle coltivazioni (DGPC),
che fa parte del Ministero dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale
e della Pesca. La DGPC dirige anche la ricerca sperimentale
(non sospesa).
L'ente ufficiale responsabile dell'approvazione
di tutti i prodotti alimentari per il mercato portoghese è
la Direzione Generale di Monitoraggio e Controllo della Qualità
Alimentare (DGFCQA), integrata nel Ministero dell'Agricoltura,
Sviluppo Rurale e della Pesca.
Regno
Unito
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, parzialmente
regolamentata a livello nazionale.
Nel Regno Unito, il segretario
di Stato dell'Ambiente è il responsabile dell'approvazione
degli usi sperimentali e commerciali degli OGM (Organismi
Geneticamente Modificati). Il segretario di Stato è
consigliato da una commissione di esperti denominata Commissione
Consultiva sull'Immissione nell'Ambiente (Advisory Committee
on Releases to the Environment
ACRE).
Un organo indipendente
nominato dall'Agenzia delle Norme Alimentari (Food Standards
Agency)
effettua la valutazione dei nuovi alimenti. I membri della
Comitato Consultivo sui Nuovi Alimenti e Processi sono scelti
per rappresentare un amplio ventaglio di importanti conoscenze
scientifiche.
Spagna
Oltre alla regolamentazione
stabilita dalla UE, esistono norme di ambito nazionale.
In Spagna, le leggi vengono elaborate
sempre dal potere legislativo e le autorizzazioni vengono
concesse dall'Amministrazione. Le norme spagnole sono molto
rigide riguardo alla regolamentazione degli organismi modificati,
ragion per cui viene applicato sempre il principio della precauzione
nell'approvazione delle nuove varietà. Per la commercializzazione
di nuove varietà derivate da mutazione genetica, è
necessario rispettare l'Ordine stabilito nel Registro delle
Varietà Commerciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del Ministero della Scienza e Tecnologia. Contrariamente a
quanto avviene con altre varietà perfezionate mediante
altri metodi, è stabilito un Piano di Monitoraggio
obbligatorio per verificare su scala commerciale l'utilità
della mutazione genetica e l'impatto sulle specie animali
e vegetali estranee a questo tipo di coltivazione. Quando
le nuove varietà hanno bisogno di una nuova applicazione
di erbicida, è necessaria un'autorizzazione mediante
una Risoluzione Pubblica del Dipartimento di Agricoltura del
Ministero dell'Agricoltura, Pesca e Alimentazione, in conformità
con il Regio Decreto 2163/1994 che introduce il sistema comunitario
armonizzato per l'autorizzazione alla commercializzazione
e all'utilizzo di prodotti fitosanitari. Nel processo di autorizzazione
vengono stabilite le dosi e le condizioni d'uso per garantire
che i prodotti fitosanitari autorizzati siano sufficientemente
efficaci. Esiste anche un test per assicurarsi che non ci
siano effetti indesiderati sulle piante o sui prodotti vegetali,
tra cui l'eventuale presenza di residui; né effetti
indesiderati per l'ambiente in generale o, in particolare,
nessun effetto nocivo per la salute umana o animale o per
le acque del sottosuolo.
Unione
Europea
In Europa, la
UE è la principale responsabile nel decidere cosa è
legale riguardo agli alimenti geneticamente modificati. Gli
Stati Membri sono obbligati a seguire due serie di istruzioni
della UE.
- Direttiva sull'immissione nell'ambiente degli
organismi geneticamente modificati (n. 2001/18/EC)
- Regolamento relativo ai nuovi prodotti e
i nuovi ingredienti alimentari (n. 258/97).
Se le autorità ritengono
che esista un rischio per la salute umana o per l'ambiente,
tali piante o alimenti geneticamente modificati non verranno
approvati. La decisione delle autorità si basa sulla
valutazione del rischio della pianta o alimento in questione.
L'ente che si occupa delle
domande deciderà in base al tipo di richiesta:
- Esperimenti sul terreno: è sufficiente
l'approvazione del paese dove avverrà la sperimentazione.
- Vendita agli agricoltori: la domanda di commercializzazione
deve essere approvata da tutta la UE.
- Vendita al consumatore: deve seguire due
direttive distinte, a seconda delle caratteristiche del
prodotto. Se un alimento è identico al suo equivalente
non geneticamente modificato, è sufficiente informare
le autorità europee che il prodotto alimentare verrà
venduto ai consumatori. Le somiglianze comunque devono essere
documentate. Se un alimento geneticamente modificato è
diverso dal suo equivalente non modificato, dovrà
essere approvato in tutta la UE prima di poter essere esposto
nei supermercati.
L'approvazione richiesta
dalla UE comprende tre fasi:
- L'azienda invia la sua
richiesta a uno degli Stati Membri della UE. L'autorità
competente del paese prende una decisione in merito alla
richiesta.
- Se le autorità
del paese approvano la richiesta, essa viene inviata affinché
possa essere studiata dal resto degli Stati della UE.
- Se gli altri paesi della UE non hanno
niente da aggiungere, la richiesta viene approvata dalla
commissione della UE. Se gli Stati Membri pongono delle
obiezioni, la decisione si porta a votazione.
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lista delle domande]
Gli
alimenti geneticamente modificati devono essere obbligatoriamente
etichettati?
Italia
A
questo proposito in Italia valgono le decisioni prese dall'Europarlamento.
Pertanto tutti i cibi e mangimi che presentano elementi geneticamente
modificati autorizzati in misura superiore allo 0,9% dovranno
essere etichettati. Entro sei mesi dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, le aziende dovranno
provvedere all'etichettatura. Gli OGM dovranno avere un proprio
codice identificativo che consenta di conoscere il tipo di
modifica genetica a cui sono stati sottoposti. Per i 13 OGM
non ancora autorizzati è stata stabilita una soglia
di tolleranza dello 0,5%. Se la soglia è superata il
prodotto viene ritirato dal mercato.
Danimarca
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma regolata
a livello nazionale.
In Danimarca, ristoranti e simili, sono obbligati
a informare i clienti sull'uso di ingredienti geneticamente
modificati. Il ristorante può scegliere anche di scriverlo
nel menù, secondo quanto stabilito dalla direttiva
nazionale danese sull'etichettatura degli alimenti
Finlandia
In materia vige
la legislazione dell'Unione Europea, ma è parzialmente
regolamentata a livello nazionale.
Non esistono leggi addizionali sull'etichettatura
in Finlandia.
Francia
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, regolamentata
a livello nazionale.
In Francia sono stati aggiunti
due decreti al Codice del Consumatore (agosto 2000 e novembre
2001) che obbligano i produttori a scrivere la frase "prodotti
con mais/soia geneticamente modificati" sui contenitori
dei prodotti i cui ingredienti, additivi o aromatizzanti contengano
più del 1% di OGM. Tuttavia una ricerca effettuata
dalla rivista "60 millions de consommateurs", pubblicata
nel gennaio del 2001, ha rivelato che, su un campione di 103
prodotti alimentari comuni, 36 contenevano tracce di OGM (meno
del 1%) non riportate sull'etichetta.
Gli unici prodotti alimentari
esenti al 100% da OGM sono i prodotti organici etichettati
"AB" (Agricoltura Biologica).
Germania
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma regolata
a livello nazionale.
In Germania, le piante e gli alimenti geneticamente
modificati che contengono o siano stati prodotti partendo
da piante geneticamente modificate dovranno essere etichettate
secondo le direttive europee. Non esiste una regolamentazione
specifica addizionale relativa alla etichettatura dei prodotti
geneticamente modificati in Germania.
Nonostante tutto, dall'ottobre del 1998, gli
alimenti che non contengono piante geneticamente modificate
e che sono stati prodotti senza utilizzare ingredienti provenienti
da OGM, possono essere etichettati "ohne Gentechnik"
("senza tecnologia genetica") se il produttore può
attestarne l'origine, secondo norme rigorose.
Portogallo
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma è
regolamentato in parte in ambito nazionale.
In Portogallo, le piante e i prodotti alimentari
geneticamente modificati che contengano o siano stati prodotti
partendo da piante modificate geneticamente devono essere
obbligatoriamente etichettati secondo le direttive della UE.
Non esiste una regolamentazione specifica addizionale relativa
all'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati
in Portogallo.
Regno
Unito
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma è
regolato in ambito nazionale.
I ristoranti non rispettano i requisiti
generali di etichettatura degli alimenti della UE, ma le leggi
sull'etichettatura dei prodotti geneticamente modificati nel
Regno Unito sono state ampliate in modo tale da comprendere
nuove disposizioni. Così, le informazioni sugli alimenti
geneticamente modificati devono comparire sul menù,
sul bancone o essere comunicate verbalmente dal personale.
Quest'obbligo è entrato in vigore il 19 settembre del
1999.
Spagna
Sì, viene
rispettata la normativa comunitaria. Affinché un seme
geneticamente modificato venga immesso sul mercato, è
necessaria l'approvazione del Regolamento (CE) 258/97 sui
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, per le coltivazioni
o i sottoprodotti destinati al consumo umano. Questa notifica
è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea e regola l'autorizzazione e l'eventuale etichettatura
del prodotto. Per quanto concerne l'etichettatura degli alimenti
che contengono sostanze o additivi provenienti da organismi
geneticamente modificati, saranno tenute in considerazione
i Regolamenti CE n. 49/2000 e 50/2000 che stabiliscono che
le etichette dei cibi in cui siano presenti accidentalmente
organismi geneticamente modificati nella misura dell'1% non
devono riportare le indicazioni ulteriori e diverse da quelle
previste per le etichette dei cibi, per così dire,
naturali.
Unione
Europea
Nella UE, devono
essere etichettati come geneticamente modificati i prodotti
che contengono tracce di sostanze modificate geneticamente.
Vale a dire, gli alimenti che differiscono dai loro equivalenti
non geneticamente modificati perché contenenti nuove
sostanze, quali proteine e geni derivati da mutazione genetica.
Le stesse regole sono applicabili agli additivi e agli aromatizzanti.
Gli alimenti che non contengono tracce di mutazione
genetica non hanno bisogno di essere etichettati nella UE,
nemmeno quando vengono prodotti partendo da piante modificate
geneticamente. Per esempio i produttori non devono etichettare
l'olio di semi di colza prodotto da semi modificati geneticamente.
L'olio di semi di colza non contiene sostanze nuove rispetto
all'olio di semi di colza non modificato geneticamente. Di
conseguenza, l'olio non viene considerato diverso.
Se un alimento contiene tracce non intenzionali
di materiale modificato geneticamente in misura inferiore
all'1%, non dovrà essere etichettato come geneticamente
modificato. Tale limite (il limite di tolleranza), è
fissato dalla UE poiché è difficile evitare
la contaminazione accidentale degli alimenti non geneticamente
modificati.
Il latte e i prodotti animali derivati da animali
alimentati con fieno modificato geneticamente non hanno bisogno
di essere etichettati nella UE. Questo è dovuto al
fatto che i materiali derivati dalla mutazione genetica non
lasciano tracce negli animali.
Potrà accadere in futuro che alimenti
come, per esempio, l'olio di semi di colza, dovranno essere
etichettati. Attualmente si sta studiando all'interno della
UE una nuova proposta in materia di etichettatura. La proposta
vuole etichettare tutti i prodotti alimentari derivanti da
piante modificate geneticamente, anche quando gli alimenti
non contengono tracce di materiale geneticamente modificato.
La proposta non si riferisce all'etichettatura di carne di
animali alimentati con fieno modificato geneticamente
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lista delle domande]
Sono
presi in considerazione gli aspetti etici?
Italia
No,
non esiste.
Danimarca
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma è
parzialmente regolamentata a livello nazionale.
Recentemente, la Legge Danese sull'ambiente
e sull'Ingegneria Genetica è stata modificata per introdurre
nella clausola sugli obiettivi le considerazioni di carattere
etico. Inoltre, la legge permette al Ministero dell'ambiente
di legiferare affinché le decisioni principali vengano
analizzate da un organismo indipendente rappresentativo dei
valori etici. Gli emendamenti sono entrati in vigore nell'ottobre
del 2002.
Finlandia
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma è
parzialmente regolamentata a livello nazionale.
Nonostante le questioni
etiche comprese nella legge della UE, la legge finlandese
non contiene disposizioni addizionali sugli aspetti etici
relativi agli organismi geneticamente modificati.
Francia
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma in parte
decisa a livello nazionale.
In Francia, gli OGM hanno sollevato un fervente
dibattito democratico. Gli attivisti hanno distrutto piante
sperimentali. Alcuni sindaci hanno negato il permesso di coltivare
OGM nei loro comuni. E alcuni hanno fatto una campagna contro
la presenza di OGM nelle mense scolastiche. L'organizzazione
Greenpeace ha elaborato una lista di prodotti alimentari non
etichettati, di negozio in negozio, e ne ha svuotato gli scaffali.
Il 76% dei francesi si rifiuta di mangiare
OGM. Sconvolti dagli scandali del sangue contaminato e della
mucca pazza, e temendo per la salute, i francesi pretendono
ora una maggiore trasparenza e conformità ai principi
di sicurezza, e insistono affinché i politici ascoltino
l'opinione pubblica. Il governo (5 Ministeri) ha deciso di
organizzare un dibattito pubblico tenutosi nel febbraio del
2002. 36 esperti, 230 personalità con interesse in
materia e 130 membri del pubblico (tra cui alunni delle scuole)
hanno discusso sui possibili metodi per migliorare i sistemi
di calcolo dei rischi, gli studi etici e per fornire informazioni
al pubblico.
Germania
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma regolata
a livello nazionale.
Oltre alla finalità di tutela della
vita e della salute degli esseri umani, di animali, di piante
e dell'ambiente (§ 1 "Gentechnikgesetz", Legge
per la Regolarizzazione della Tecnologia Genetica), la legge
tedesca sulla tecnologia genetica non comprende riferimenti
specifici agli aspetti etici.
Portogallo
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, regolamentata
a livello nazionale.
Oltre alla necessità
di calcolare i rischi per la salute umana e per l'ambiente,
la legge portoghese non comprende riferimenti specifici agli
aspetti etici della questione.
Regno
Unito
In
materia vige la legislazione dell'Unione Europea, ma è
regolamentata parzialmente a livello nazionale.
La legislazione attuale del Regno Unito
ha preso semplicemente in considerazione i dati di sicurezza
delle aziende o delle istituzioni competenti. Questi sono
esclusivamente in materia di salute e sicurezza ambientale.
Non esiste attualmente nessuna legislazione che comprenda
considerazioni di carattere etico.
Spagna
No.
L'attuale legislazione spagnola non contiene nessun tipo di
riferimento agli aspetti etici; si limita alla sicurezza alimentare
per la salute pubblica e per l'ambiente.
Unione
Europea
Nel
2001, la UE ha preso in considerazione per la prima volta
il fatto che le autorità possano introdurre considerazioni
di carattere etico nelle loro risoluzioni. Ciò è
avvenuto con la promulgazione della più recente direttiva
europea in materia di immissione nell'ambiente delle piante
modificate geneticamente.
La direttiva europea afferma che la Commissione
considererà tutte le opzioni sugli aspetti etici della
mutazione genetica. Questo potrà avvenire o indipendentemente
o su richiesta di terzi, come nel caso di altri Stati Membri.
La Commissione ascolterà la selezione delle proposte
etiche di natura generale.
La direttiva della UE stabilisce anche
che i vari stati membri dovranno ascoltare tutte le proposte
sorte negli altri Stati Membri in relazione alla mutazione
genetica.
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